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Giudiziarie aumento di un quinto
Aste Immobiliari aumento di un quinto
Dopo
che vi siete aggiudicati l'asta dovete aspettare dieci giorni per
essere considerati aggiudicatari definitivi, infatti una volta che vi
siete aggiudicati un'asta non siete aggiudicatari definitivi, bisogna
aspettare dieci giorni per esserlo, perché una persona
può fare un'offerta in aumento rispetto al prezzo di
aggiudicazione riaprendo in questo modo la gara.
Questo perché la disciplina delle aste giudiziarie prevede
l'istituto dell'aumento di un quinto, prima della riforma si parlava di
aumento di un sesto.
Questo
meccanismo è previsto perché lo spirito della procedura
esecutiva deve essere quello di realizzare più soldi possibili
dall'asta, sia nell'interesse dei creditori, sia nell'interesse
dell'esecutato, ossia della persona la cui casa è venduta,
ricordate che se dopo aver soddisfatto tutte le parti se rimane una
somma di denaro dal ricavato della vendita, questa viene assegnata al
proprietario della casa.
L'aumento di un quinto è previsto solo in caso di vendita con
incanto, l'offerta d' acquisto deve essere ad un prezzo superiore di
almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione. Il termine dei dieci
giorni comincia a decorrere dal giorno successivo alla data
dell’incanto, le offerte devono essere presentate in busta chiusa
presso la Cancelleria del Tribunale.
Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi
deposita materialmente l’offerta (che può anche essere
persona diversa dall’offerente), il nome del giudice titolare
della procedura e la data della scadenza del termine per
l’offerta; nessuna altra indicazione, non nome delle parti, non
numero della procedura, non il bene per cui è stata fatta
l’offerta, non l’ora della vendita o altro, deve essere
apposta sulla busta.
L’offerta
dovrà contenere, il cognome, il nome, il luogo, la data di
nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed recapito
telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile
(non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto
diverso da quello che sottoscrive l’offerta).
Se
l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei
beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge.
Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà
essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice
tutelare; i dati identificativi del bene per il quale l’offerta
è proposta; l’indicazione del prezzo offerto che
dovrà essere superiore di almeno un quinto al prezzo di
aggiudicazione;
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di
stima; all’offerta dovrà essere allegata, nella stessa
busta, una fotocopia del documento di identità
dell’offerente, nonché un assegno bancario circolare non
trasferibile intestato a all'organo pubblico indicato nell'ordinanza di
vendita.
L'importo
deve essere pari al doppio della cauzione versata per partecipare
all’incanto (e quindi del 20% del prezzo base d’asta
fissato nella presente ordinanza), a titolo di cauzione che sarà
trattenuta in caso di mancata partecipazione alla gara di tutti gli
offerenti in aumento.
Scaduto
il termine il giudice procederà alla apertura delle buste e
verificata la regolarità delle offerte, indirà con
apposita ordinanza, della quale il cancelliere darà pubblico
avviso e comunicazione all’aggiudicatario, la gara tra gli
offerenti fissando il termine entro il quale potranno essere fatte
ulteriori offerte.
Anche questo sempre nell'ottica di realizzare il massimo dalla vendita.
Le eventuali buste depositate dopo l’indizione della gara saranno
aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora
indicate nell’ordinanza di vendita. Qualora siano presenti
più offerenti, si procederà a gara sulla base della
offerta più alta, qualora sia presente il solo offerente in
aumento, ovvero nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario
presente non effettui a sua volta un'offerta in aumento, il bene
sarà aggiudicato definitivamente all’offerente in aumento
al prezzo indicato nell’offerta.
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Qualora
nessuno degli offerenti in aumento sia presente, il bene sarà
aggiudicato definitivamente a colui che risultava aggiudicatario
provvisorio al termine dell’incanto ed il giudice
pronuncerà a carico di coloro che hanno proposto l’offerta
in aumento nel termine la perdita della cauzione che verrà
acquisita all’attivo della procedura, in questo modo si
scoraggiano tentavi che hanno lo scopo di allungare i tempi e che hanno
solo carattere dilatatorio della vendita.
In passato accadeva che
magari delle persone vicine agli esecutati presentavano l'aumento di un
sesto con il solo scopo di guadagnare uno o due anni, perché la nuova asta veniva fissata con questi tempi.
Nel corso della gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel
termine di sessanta secondi dall’offerta precedente, non
potrà essere inferiore a rilancio minimo indicato nella
ordinanza per l’ipotesi di vendita con incanto.
L'ipotesi dell'aumento di un quinto è rara. Chi vuole partecipare ad un asta
partecipa in prima battuta, inoltre il meccanismo è tale che di
certo non è così conveniente effettuare un aumento di un
quinto. Se siete degli investitori certamente non è consigliabile effettuare un aumento di un quinto.
In passato nelle ipotesi di aste aggiudicate al prezzo base, accadeva
che magari si poteva subire un aumento di sesto da persone legate
all'esecutato o da concorrenti a cui quella asta era sfuggita in fase
di pubblicità.
In alcuni casi, anche se sembra assurdo come strategia, anche se eri il
solo concorrente a partecipare ad un asta conveniva offrire più
del prezzo base, proprio per evitare di subire l'aumento di un sesto.
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