Aste Immobiliari aumento di un quinto 

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Aste Immobiliari aumento di un quinto

Dopo che vi siete aggiudicati l'asta dovete aspettare dieci giorni per essere considerati aggiudicatari definitivi, infatti una volta che vi siete aggiudicati un'asta non siete aggiudicatari definitivi, bisogna aspettare dieci giorni per esserlo, perché una persona può fare un'offerta in aumento rispetto al prezzo di aggiudicazione riaprendo in questo modo la gara. 


Questo perché la disciplina delle aste giudiziarie prevede l'istituto dell'aumento di un quinto, prima della riforma si parlava di aumento di un sesto.

Questo meccanismo è previsto perché lo spirito della procedura esecutiva deve essere quello di realizzare più soldi possibili dall'asta, sia nell'interesse dei creditori, sia nell'interesse dell'esecutato, ossia della persona la cui casa è venduta, ricordate che se dopo aver soddisfatto tutte le parti se rimane una somma di denaro dal ricavato della vendita, questa viene assegnata al proprietario della casa.

L'aumento di un quinto è previsto solo in caso di vendita con incanto, l'offerta d' acquisto deve essere ad un prezzo superiore di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione. Il termine dei dieci giorni comincia a decorrere dal giorno successivo alla data dell’incanto, le offerte devono essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale.

Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del giudice titolare della procedura e la data della scadenza del termine per l’offerta; nessuna altra indicazione, non nome delle parti, non numero della procedura, non il bene per cui è stata fatta l’offerta, non l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta.


L’offerta dovrà contenere, il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta).

Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; l’indicazione del prezzo offerto che dovrà essere superiore di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione;

l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; all’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno bancario circolare non trasferibile intestato a all'organo pubblico indicato nell'ordinanza di vendita.

L'importo deve essere pari al doppio della cauzione versata per partecipare all’incanto (e quindi del 20% del prezzo base d’asta fissato nella presente ordinanza), a titolo di cauzione che sarà trattenuta in caso di mancata partecipazione alla gara di tutti gli offerenti in aumento.

Scaduto il termine il giudice procederà alla apertura delle buste e verificata la regolarità delle offerte, indirà con apposita ordinanza, della quale il cancelliere darà pubblico avviso e comunicazione all’aggiudicatario, la gara tra gli offerenti fissando il termine entro il quale potranno essere fatte ulteriori offerte.


Anche questo sempre nell'ottica di realizzare il massimo dalla vendita. Le eventuali buste depositate dopo l’indizione della gara saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di vendita. Qualora siano presenti più offerenti, si procederà a gara sulla base della offerta più alta, qualora sia presente il solo offerente in aumento, ovvero nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario presente non effettui a sua volta un'offerta in aumento, il bene sarà aggiudicato definitivamente all’offerente in aumento al prezzo indicato nell’offerta. 

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Qualora nessuno degli offerenti in aumento sia presente, il bene sarà aggiudicato definitivamente a colui che risultava aggiudicatario provvisorio al termine dell’incanto ed il giudice pronuncerà a carico di coloro che hanno proposto l’offerta in aumento nel termine la perdita della cauzione che verrà acquisita all’attivo della procedura, in questo modo si scoraggiano tentavi che hanno lo scopo di allungare i tempi e che hanno solo carattere dilatatorio della vendita.


In passato accadeva che magari delle persone vicine agli esecutati presentavano l'aumento di un sesto con il solo scopo di guadagnare uno o due anni, perché la nuova asta veniva fissata con questi tempi.
Nel corso della gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore a rilancio minimo indicato nella ordinanza per l’ipotesi di vendita con incanto.

L'ipotesi dell'aumento di un quinto è rara. Chi vuole partecipare ad un asta partecipa in prima battuta, inoltre il meccanismo è tale che di certo non è così conveniente effettuare un aumento di un quinto. Se siete degli investitori certamente non è consigliabile effettuare un aumento di un quinto.

 

In passato nelle ipotesi di aste aggiudicate al prezzo base, accadeva che magari si poteva subire un aumento di sesto da persone legate all'esecutato o da concorrenti a cui quella asta era sfuggita in fase di pubblicità.

In alcuni casi, anche se sembra assurdo come strategia, anche se eri il solo concorrente a partecipare ad un asta conveniva offrire più del prezzo base, proprio per evitare di subire l'aumento di un sesto.


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