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le fasi del procedimento esecutivo
Aste giudiziarie.itle fasi del procedimento esecutivo
Il processo di
esecuzione si compone di tre fasi: Il pignoramento è l'atto
con cui i beni vengono sottratti alla disponibilità del
debitore e assoggettati al potere dell'ufficio esecutivo.
La liquidazione dell'attivo, cioè
il mutamento in denaro di quanto pignorato, attraverso l'asta.
Il pagamento del creditore o la ripartizione
del ricavato fra i vari creditori.
Il processo si configura in
maniera diversa a seconda che abbia per oggetto, cose
mobili nella disponibilità del debitore, crediti del
debitore o cose del debitore che siano in possesso di terzi, immobili.
Per l'espropriazione di mobili e crediti presso terzi è
competente il pretore, mentre per gli immobili il Tribunale.
Il procedimento che a noi
interessa è l'espropriazione immobiliare, che
si configura quando l'esecuzione ha per oggetto il diritto di
proprietà o diritti reali minori alienabili su beni
immobili, ossia nella maggior parte dei casi la vendita
dell'abitazione. In sostanza
non mi hai dato i soldi, ti faccio vendere casa, e con la somma
ricavata dalla vendita, recupero la somma che tu mi dovevi.
Nella
maggior parte dei casi ripetiamo, la banca ha dato al signor Rossi i
soldi per acquistare casa attraverso un mutuo, il Signor Rossi non
rispetta il suo impegno di pagare il mutuo, la banca dopo diverse
lettere ti invia l'ultimo avvertimento (il precetto) con il quale
concede gli ultimi dieci giorni per avere i soldi o parte dei soldi,
dopo di che, chiede il pignoramento dell'appartamento sul quale ti
aveva concesso il mutuo, ricordiamo anche che la banca se il signor
Rossi è proprietario di altri appartamenti può
chiedere la vendita anche di questi, anche se in questo caso si aprono
altri discorsi che esulano la presente trattazione.
Passaggio fondamentale
è il pignoramento, che si compone dei due elementi,
l'individuazione dei beni e l'ingiunzione al debitore di non disporne.
L'individuazione del bene, che non può essere materialmente
appreso, avviene mediante la redazione di un atto sottoscritto dal
creditore procedente (chi deve avere i soldi, in genere l'avvocato di
una banca) e notificato al debitore, con cui viene descritto
l'immobile.
L'ingiunzione viene redatta in
calce all'atto. Tali formalità sono
fondamentali, perché se non è noto su quale bene
si potrà soddisfare il creditore perde significato l'azione
esecutiva. Per far conoscere, poi il vincolo che si intende porre sul
bene è necessario trascrivere l'atto di pignoramento presso
l'ufficio dei registri immobiliari in cui si trova il bene, infatti
immediatamente l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica
dell'atto al conservatore dei registri immobiliari.
Esso
importa, per il debitore, il
divieto di disporre del bene e rende inefficace, per il creditore
procedente, qualsiasi atto di trasferimento, di
costituzione di ipoteche ecc., che venga trascritto o iscritto
posteriormente. Per motivi di opportunità è consentito al
debitore continuare ad abitare nella casa pignorata (ovviamente
non oltre la vendita o l'assegnazione della stessa). Anche se in questo
ultimo periodo viene nominato un custode giudiziario che può
prendere possesso della casa, anche se ciò è raro
che avvenga.
Ricordiamo
che il debitore o il congiunto in genere assume gli obblighi di custode
del bene pignorato, con tutte le relative e consuete
responsabilità. Ad esso è fatto divieto di dare
in locazione l'immobile pignorato se non autorizzato dal giudice
dell'esecuzione. Il debitore può continuare ad abitare
l'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e
alla sua famiglia. Si possono
avere più pignoramenti sullo stesso immobile:
se il pignoramento successivo si verifica prima dell'udienza di vendita
del bene, tutti i creditori concorrono alla distribuzione del ricavato,
altrimenti resta solo la somma residua dopo la soddisfazione dei
creditori intervenuti principalmente.
L'ufficiale
giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare l'atto di
pignoramento nella cancelleria del tribunale competente, il cancelliere
al momento del deposito dall'atto di pignoramento forma il fascicolo
dell'esecuzione. Il
creditore pignorante può proporre al giudice dell'esecuzione
istanza di vendita dopo dieci giorni l'avvenuto pignoramento.
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