Aste giudiziarie le fasi del procedimento esecutivo

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Aste giudiziarie.it le fasi del procedimento esecutivo

Il processo di esecuzione si compone di tre fasi: Il pignoramento è l'atto con cui i beni vengono sottratti alla disponibilità del debitore e assoggettati al potere dell'ufficio esecutivo.
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La liquidazione dell'attivo, cioè il mutamento in denaro di quanto pignorato, attraverso l'asta.

Il pagamento del creditore o la ripartizione del ricavato fra i vari creditori.

Il processo si configura in maniera diversa a seconda che abbia per oggetto, cose mobili nella disponibilità del debitore, crediti del debitore o cose del debitore che siano in possesso di terzi, immobili. Per l'espropriazione di mobili e crediti presso terzi è competente il pretore, mentre per gli immobili il Tribunale.

Il procedimento che a noi interessa è l'espropriazione immobiliare, che si configura quando l'esecuzione ha per oggetto il diritto di proprietà o diritti reali minori alienabili su beni immobili, ossia nella maggior parte dei casi la vendita dell'abitazione.
In sostanza non mi hai dato i soldi, ti faccio vendere casa, e con la somma ricavata dalla vendita, recupero la somma che tu mi dovevi.


Nella maggior parte dei casi ripetiamo, la banca ha dato al signor Rossi i soldi per acquistare casa attraverso un mutuo, il Signor Rossi non rispetta il suo impegno di pagare il mutuo, la banca dopo diverse lettere ti invia l'ultimo avvertimento (il precetto) con il quale concede gli ultimi dieci giorni per avere i soldi o parte dei soldi, dopo di che, chiede il pignoramento dell'appartamento sul quale ti aveva concesso il mutuo, ricordiamo anche che la banca se il signor Rossi è proprietario di altri appartamenti può chiedere la vendita anche di questi, anche se in questo caso si aprono altri discorsi che esulano la presente trattazione.



Passaggio fondamentale è il pignoramento, che si compone dei due elementi, l'individuazione dei beni e l'ingiunzione al debitore di non disporne. L'individuazione del bene, che non può essere materialmente appreso, avviene mediante la redazione di un atto sottoscritto dal creditore procedente (chi deve avere i soldi, in genere l'avvocato di una banca) e notificato al debitore, con cui viene descritto l'immobile.


L'ingiunzione viene redatta in calce all'atto. Tali formalità sono fondamentali, perché se non è noto su quale bene si potrà soddisfare il creditore perde significato l'azione esecutiva. Per far conoscere, poi il vincolo che si intende porre sul bene è necessario trascrivere l'atto di pignoramento presso l'ufficio dei registri immobiliari in cui si trova il bene, infatti immediatamente l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto al conservatore dei registri immobiliari.

Esso importa, per il debitore, il divieto di disporre del bene e rende inefficace, per il creditore procedente, qualsiasi atto di trasferimento, di costituzione di ipoteche ecc., che venga trascritto o iscritto posteriormente. Per motivi di opportunità è consentito al debitore continuare ad abitare nella casa pignorata (ovviamente non oltre la vendita o l'assegnazione della stessa). Anche se in questo ultimo periodo viene nominato un custode giudiziario che può prendere possesso della casa, anche se ciò è raro che avvenga.  

Ricordiamo che il debitore o il congiunto in genere assume gli obblighi di custode del bene pignorato, con tutte le relative e consuete responsabilità. Ad esso è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non autorizzato dal giudice dell'esecuzione. Il debitore può continuare ad abitare l'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia.
Si possono avere più pignoramenti sullo stesso immobile: se il pignoramento successivo si verifica prima dell'udienza di vendita del bene, tutti i creditori concorrono alla distribuzione del ricavato, altrimenti resta solo la somma residua dopo la soddisfazione dei creditori intervenuti principalmente.       

L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare l'atto di pignoramento nella cancelleria del tribunale competente, il cancelliere al momento del deposito dall'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione. Il creditore pignorante può proporre al giudice dell'esecuzione istanza di vendita dopo dieci giorni l'avvenuto pignoramento.   


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